Art. 150.
(Valutazione dei rischi).

      1. Nell'assolvere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7, il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
      2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XV, parte A.
      3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XV, parte B.
      4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

 

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Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.
      5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 14 e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 7.
      6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

          a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

          b) i valori limite di esposizione e i valori di azione specificati nell'articolo 148;

          c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

          d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

          e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia;

          f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

          g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

          h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;

          i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

      7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 7 e può includere la giustificazione che la

 

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natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
      8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.